A decorrere dal 1 marzo 2006 l'art. 163-bis cpc è stato modificato e i termini per comparire sono
stati ampliati, passando da sessanta a novanta giorni se il luogo della notificazione si trova in Italia,
da centoventi a centocinquanta per le notificazioni all’estero: ciò al fine di consentire al convenuto
di approntare meglio le proprie difese.
Tale termine, che l’attore deve lasciar trascorrere tra la data della notificazione e il giorno della
prima udienza di comparizione, ha dunque funzione tipicamente dilatoria.
Al termine di comparizione si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo
feriale (dal 1 agosto al 1 settembre). Di conseguenza, è nullo l'atto di citazione che assegna al
convenuto un termine di comparizione che, detratto il periodo feriale, risulta inferiore a quello
minimo stabilito dalla legge.
L'eventuale abbreviazione dei termini viene disposta dal Presidente del Tribunale o, qualora la causa
sia già assegnata ad un giudice istruttore, da quello della sezione.
Al convenuto è concessa la possibilità di anticipare la data della prima udienza, in quanto l'attore
potrebbe abusare dei termini processuali al fine di bloccare l'iniziativa della controparte.
In tema di notificazione dell'atto di citazione a mezzo del servizio postale, ai fini dell'osservanza dei
termini a comparire, per "giorno della notificazione" s'intende quello in cui si realizza non l'effetto,
anticipato e provvisorio, a vantaggio del notificante, ma il perfezionamento del procedimento
notificatorio nei confronti del destinatario, procedimento che resta ancorato al momento in cui l'atto
è ricevuto dal destinatario medesimo o perviene nella sua sfera di conoscibilità.
In caso di notifica a convenuti che risiedono all'estero e che abbiano la sola cittadinanza italiana è
ammessa la procedura per via consolare ai sensi degli articoli 37 e 77 del D. Lvo n. 71 del 3 febbraio
2011 e non occorre la traduzione.