I termini per lo scambio delle comparse conclusionali si calcolano con riferimento alla rimessione
della causa al collegio. Per il deposito delle comparse conclusionali il giudice istruttore, quando
rimette la causa al collegio, può fissare un termine più breve, comunque non inferiore a venti giorni.
È nulla la sentenza emessa dal giudice prima della scadenza dei termini ex art. 190 c.p.c., risultando
per ciò solo impedito ai difensori l'esercizio, nella sua completezza, del diritto di difesa, senza che
sia necessario verificare la sussistenza, in concreto, del pregiudizio che da tale inosservanza deriva
alla parte, giacché, trattandosi di termini perentori fissati dalla legge, la loro violazione è già stata
valutata dal legislatore, in via astratta e definitiva, come autonomamente lesiva, in sé, del diritto di
difesa. (Cassazione civile, Sez. VI-3, sentenza n. 20180 del 8 ottobre 2015)
La comparsa conclusionale, pur avendo natura semplicemente illustrativa, può contenere la rinuncia
a una domanda formulata nell'atto introduttivo del giudizio. (Cassazione civile, Sez. II, sentenza n.
8737 del 15 aprile 2014)
Qualora uno degli eventi idonei a determinare l’interruzione del processo (nella specie, la morte
della parte) si verifichi nel corso del giudizio di primo grado, prima della chiusura della discussione
(ovvero prima della scadenza dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle
memorie di replica, ai sensi del nuovo testo dell’art. 190 c.p.c.), e tale evento non venga dichiarato
né notificato dal procuratore della parte cui esso si riferisce, a norma dell’art. 300 c.p.c., il giudizio
di impugnazione deve essere comunque instaurato da e contro i soggetti effettivamente legittimati;
ne consegue che, ove la controparte abbia avuto formale comunicazione, anche se stragiudiziale, del
decesso, l’atto di appello deve essere notificato agli eredi, non potendosi ritenere valida la notifica
compiuta all’originario difensore della parte defunta. (Cass. 7 gennaio 2011, n. 259).
La comparsa conclusionale assolve unicamente una funzione illustrativa delle domande e delle
eccezioni ritualmente introdotte nel giudizio e sulle quali si sia instaurato il contraddittorio delle
parti, non potendo di regola contenere domande o eccezioni nuove. Sicché, mentre è inammissibile
l’eccezione di prescrizione in essa formulata per la prima volta, è invece ammissibile detta
eccezione quando essa, già tempestivamente sollevata, sia stata soltanto estesa alla parte che abbia
proposto un intervento innovativo in causa all’udienza di precisazione delle conclusioni. Infatti,
atteso che l’intervento innovativo (sia esso principale, sia adesivo autonomo) non incontra
preclusioni assertive, ma soggiace a quelle istruttorie in ragione del tempo in cui si dispiega, il
debitore ha facoltà, nel primo atto successivo, di opporre all’interveniente la medesima prescrizione
già tempestivamente eccepita nei confronti dell’altra parte (Cass. 12 gennaio 2012, n. 315).