Originariamente era prevista la possibilità di impugnare la sentenza della Cassazione ex art. 395, n.
4 quale diretta conseguenza di un'importante sentenza della Corte costituzionale (sent. 86/17) con la
quale la Consulta aveva esteso la revocazione per errore di fatto alle sentenze della Cassazione
purché impugnate per nullità della sentenza o del procedimento ex art. 360, n. 4. Successive
sentenze della Corte Costituzionale, concordarono nel ritenere illegittima anche la limitazione
imposta dal richiamo all'art. 360 n. 4. Tale orientamento è stato recepito dalla legge di riforma: in
forza della nuova disposizione, la revocazione per errore di fatto diviene mezzo di impugnazione
proponibile avverso qualunque sentenza della Corte a prescindere dai motivi del ricorso. L'espressa
previsione dell'istituto della correzione anche ai provvedimenti de quibus dà risposta ad una
interpretazione estensiva degli artt. 287 e 288 in tal sede, consolidatasi da tempo in giurisprudenza.
Il testo previgente disponeva termini per chiedere la correzione e la revocazione con ricorso ai sensi degli
articoli 365 e seguenti di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ovvero di un anno dalla
pubblicazione della sentenza stessa.
L'inammissibilità della revocazione delle decisioni, anche della Corte di Cassazione, ai sensi dell'art. 395,
n. 4, c.p.c., per errore di fatto, qualora lo stesso abbia costituito un punto controverso oggetto della
decisione, ricorre solo ove su detto fatto siano emerse posizioni contrapposte tra le parti che abbiano dato
luogo ad una discussione in corso di causa, in ragione della quale la pronuncia del giudice non si
configura come mera svista percettiva, ma assume necessariamente natura valutativa, sottraendosi come
tale al rimedio revocatorio: ne deriva che non costituisce un punto controverso oggetto di decisione quello
rispetto al quale una parte si sia limitata a sollecitare l'esercizio di poteri di controllo officiosi da parte del
giudice. (Cass. Civ., Sez. V, n. 14929 del 8 giugno 2018)
Nelle controversie in materia di lavoro e previdenza, la sospensione feriale dei termini va esclusa dal
computo del termine lungo per la proposizione del ricorso per revocazione ex art. 395, n. 4 c.p.c.
avverso le sentenze di legittimità, trovando applicazione anche nel giudizio di cassazione, in quanto
richiamato ex art. 400 c.p.c., l’art. 3 della l. n. 742 del 1969 di cui non si ravvisano ragioni di
incompatibilità con la disciplina della revocazione. (Cass. Civ., Sez. Lavoro, n. 23698 del 10 ottobre
2017)