Diversamente dal titolo esecutivo, che ex art. 2953c.c. può essere fatto valere entro i 10 anni dal
passaggio in giudicato, il precetto, una volta notificato, conserva la sua efficacia di atto preliminare
all'esecuzione forzata solo per novanta giorni. Nel caso in cui l'esecuzione non venga iniziata entro il
suddetto termine il precetto deve essere rinnovato con l'indicazione della precedente data di notifica
del titolo esecutivo, mentre la notifica del titolo esecutivo ed il titolo stesso conservano la loro
efficacia. Il termine di novanta giorni ha carattere acceleratorio e non è suscettibile di proroga
La norma dispone che il termine di efficacia del precetto rimane sospeso nel caso in cui vengano
proposte le opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c.
In caso di opposizione, inoltre, il creditore può decidere di non dare inizio all'esecuzione. La
conseguenza dell'opposizione è quella di determinare la sospensione, non l'interruzione, quindi il
termine riprende a decorrere per la sola parte non trascorsa in precedenza. Infine, se l'opposizione è
stata proposta in concomitanza con la sospensione feriale (1^ agosto/1^ settembre) non si avrà
ulteriore sospensione, trattandosi di termine sostanziale e non processuale.
Il termine d'efficacia del precetto è sospeso a seguito della sospensione dell'esecuzione disposta, ai
sensi dell'art. 373, comma secondo, c.p.c., per avvenuta proposizione del ricorso per Cassazione, e
ricomincia a decorrere, nel caso in cui la sospensione sia revocata con ordinanza non pronunziata in
udienza, non dalla pubblicazione della stessa ordinanza di revoca, ma dalla sua comunicazione, che
segna il momento in cui la parte ha legale conoscenza dell'ordinanza (art. 134, comma secondo,
c.p.c.) ed è posta nelle condizioni di proseguire la propria attività. (Cass. Civ., Sez. III, n. 9360 del
10 aprile 2008)
Nonostante il precetto sia un atto cronologicamente anteriore all'inizio del processo esecutivo, viene
ugualmente inserito nella serie di atti del processo stesso, acquisendo alla fine natura di atto
processuale. Il termine di efficacia del precetto fissato in novanta giorni permette al creditore di dare
seguito al suo proposito di ottenere coattivamente quanto gli spetta e, al contempo, serve a garantire
il debitore di ricevere sempre un avvertimento tempestivo senza che il creditore possa iniziare
l'esecuzione a suo piacimento, anche dopo mesi o anni dalla notifica del precetto.
Il termine di novanta giorni, previsto dall'art. 481 c.p.c., entro cui l'esecuzione deve essere iniziata
per ovviare alla comminatoria di inefficacia del precetto, è un termine di decadenza e non di
prescrizione, attenendo all'inattività processuale del creditore e non all'effetto sostanziale del
precetto. Ne consegue che, se entro il termine suddetto viene iniziata l'esecuzione, esauritasi la
funzione del termine di decadenza, è possibile instaurare anche dopo il decorso dei novanta giorni
ed in base all'unico precetto altre procedure espropriative con il solo temperamento del divieto del
cumulo eccessivo (Cass. Civ., Sez. III, n. 11578 del 31 maggio 2005)