Con l'opposizione agli atti esecutivi si contesta la regolarità formale del titolo esecutivo o del
precetto ovvero dei singoli atti successivi. Pertanto, tale opposizione è diretta a contestare la
legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva, deducendo la mancanza o l'irregolarità formale
di un presupposto o di un atto del processo, trattandosi di una questione di forma e richiedendosi un
controllo limitato all'osservanza delle norme processuali disciplinanti la forma degli atti. Come nel
caso dell'opposizione all'esecuzione, quella agli atti esecutivi che viene promossa prima dell'inizio
dell'esecuzione assume la forma dell'atto di citazione, mentre se l'esecuzione è già iniziata, assume
la forma del ricorso. Il termine perentorio è quello di venti giorni, o dalla notifica del titolo esecutivo
o del precetto, quale primo atto di esecuzione, o dal compimento dell'atto contro cui l'opposizione è
proposta.
La mancata osservanza del termine di venti giorni entro cui proporre l'opposizione (al quale non si
applica la sospensione feriale) dei termini processuali) determina la conseguente decadenza
processuale che può essere rilevata, anche d'ufficio, dal giudice in ogni stato e grado del giudizio. Il
giudizio di opposizione si conclude con una sentenza non impugnabile, se non con il regolamento di
competenza nell'eventualità in cui ci sia stata una pronuncia in materia ed il ricorso in Cassazione ai
sensi dell'art. 111 Cost.
In tema di opposizione agli atti esecutivi, colui il quale propone tale opposizione oltre il termine di
cui all’art. 617, comma 2, c.p.c. dall’ultimo atto del procedimento, invocando la nullità degli atti in
virtù del vizio derivato dall'omessa notifica di un atto presupposto (nella specie, l'ordinanza
dispositiva della vendita immobiliare emessa fuori udienza), è tenuto ad allegare e dimostrare
quando, di fatto, ha avuto conoscenza di detto atto e di quelli conseguenti, in quanto l’opposizione
deve ritenersi tempestiva solo se proposta nel termine di venti giorni da tale sopravvenuta
conoscenza di fatto. (Cass. Civ., Sez. VI-3, ordinanza n. 18723 del 27 luglio 2017)
In tema di esecuzione forzata per rilascio, il terzo possessore o detentore, che sia coinvolto nelle
attività di esecuzione di un titolo formatosi nei confronti di altro soggetto, può proporre opposizione
ex art. 617 c.p.c., per vizi inerenti la notifica del detto titolo esecutivo e del precetto, unicamente se
il titolare della pretesa esecutiva agisca direttamente nei suoi confronti, sostenendo la sua
soggezione all’efficacia del titolo giacché, ove sia invece coinvolto, meramente in via di fatto e per
la sua posizione, nell’attività esecutiva formalmente rivolta nei confronti del soggetto contemplato
dal titolo, è solo quest’ultimo che può dolersi dell’inosservanza delle formalità preliminari predette.
(Cass. Civ. Sez. III, n. 5785 del 8 marzo 2017)